VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI
La valutazione degli studenti, già prevista da precedenti norme, è stata integrata dal voto di comportamento, in base all’articolo 2 della legge 169/2008. La valutazione degli apprendimenti per le varie discipline è espressa con voto in decimi; allo stesso modo, dal 2008-09, anche la valutazione del comportamento è espressa con voto in decimi.
Il voto inferiore a cinque decimi nel comportamento comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame, indipendentemente dai voti conseguiti nelle varie discipline di studio.
Nei confronti degli alunni che presentano un'insufficienza non grave in una o più discipline, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, procede ad una valutazione sulla possibilità che lo studente superi la carenza formativa in tempi e modi predefiniti.
Nei confronti degli studenti per i quali sia accertata la carenza formativa, il consiglio di classe sospende lo scrutinio, prevedendo la sua effettuazione prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo.
Il dirigente scolastico comunica alla famiglia le motivazioni assunte dal consiglio di classe con resoconto dettagliato sulle carenze dello studente. Gli istituti procedono autonomamente a definire le iniziative di sostegno e di recupero a favore degli studenti che hanno avuto lo scrutinio finale sospeso.
Gli studenti che al termine delle lezioni non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive (legge n. 352/1995).
In vista dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, viene attribuito il credito scolastico ad ogni studente.
E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attivita’ sportive); in questo caso la validita’ dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneita’ nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma.
Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza con l’indirizzo di studi e debitamente documentate.
Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all'albo dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica.
L’ammissione all’esame di Stato, a decorrere dall’anno scolastico 2009-10, è subordinata al conseguimento del voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina di studio e nel comportamento, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del Regolamento sulla valutazione (dpr 122/2009).
FREQUENZA SCOLASTICA MINIMA
Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilita di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva(D.P.R. n. 122/2009, art. 14 comma 7).